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28/01/2020 - RIMBORSI GRUPPI SOCIETARI, RISPOSTA DELLE ENTRATE
«La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell'obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma»: questo quanto affermato dalla circolare n. 32/e/2014, del 30 dicembre 2014. Il riferimento citato è stato utilizzato di recente dall’Agenzia delle Entrate per mezzo della risposta n. 6 datata 17 gennaio 2020 in relazione al tema dei rimborsi per i gruppi societari. La società che viene individuata come quella capogruppo, se il patrimonio che risulta dal bilancio consolidato supera la cifra di 250 milioni di euro, ha infatti la possibilità di garantire i propri crediti compensati nella liquidazione Iva del gruppo: in altre parole, quindi, la garanzia di rimborso del credito Iva può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.