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03/02/2020 - L’AUTO DEL PROFESSIONISTA NON SEMPRE È BENE STRUMENTALE
Non è automatico il riconoscimento dello status di bene strumentale per gli oggetti che sono utilizzati nello svolgimento della propria attività lavorativa: non sempre infatti è possibile contare su tale condizione, con la conseguenza che ci si può ritrovare a fare i conti con sorprese spiacevoli legate proprio a tali beni. Di recente, ad esempio, il ricorso presentato da un professionista del settore fiscale per l’iscrizione di fermo amministrativo su di un Suv di lusso impiegato nello svolgimento della propria attività, mezzo che, a detta del ricorrente, andava considerato per l’appunto come bene strumentale, è stato in realtà respinto dai giudici. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, infatti, l’auto di cui si serve il professionista nel corso della sua attività lavorativa non può essere considerata strumentale, per cui è da considerarsi del tutto legittima l’iscrizione al fermo amministrativo operata dall’Agenzia delle Entrate-riscossione. Per i giudici, nella vicenda menzionata, il professionista è nel torto, poiché il criterio della strumentalità ha carattere relativo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente; nel caso specifico, trattandosi di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, a differenza di altri beni, l'autovettura ad uso promiscuo non è strettamente indispensabile alla professione. Di conseguenza, ricorso respinto e compensazione delle spese.