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04/02/2020 - DTA CEDIBILE A TERZI: DALLE ENTRATE RISPOSTA AFFERMATIVA

Con l’acronimo DTA, ossia Deferred Tax Asset, si indica in ambito fiscale l’operazione mediante la quale una quota delle attività per imposte anticipate viene convertita in credito di imposta: tale argomento è al centro di un recente intervento a firma dell’Agenzia delle Entrate. Va chiarito innanzitutto come la norma di comportamento n. 193 dell’Aidc, vale a dire l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, si occupa della disciplina di cui all’articolo 2, comma 56 bis del Dl 225/2010, modificato dall’articolo 9 comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, che consente la conversione in credito di imposta di una quota delle attività per imposte anticipate in caso di perdite fiscali; e sul tema in questione, come anticipato, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito un determinato aspetto di notevole rilevanza. Le Entrate infatti, per mezzo della risposta n. 18 datata 30 gennaio 2020, evidenziano come sia possibile cedere a soggetti terzi il credito DTA richiesto come rimborso al valore nominale. È proprio l’Agenzia, in particolare, a specificare come «non sembra ravvisabile una preclusione alla possibilità di cedere a terzi il credito chiesto a rimborso».