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05/02/2020 - VALORE DEI TERRENI: LA PLUSVALENZA NON È AUTOMATICA

“In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del dpr. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlata al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”: questo quanto si legge nella sentenza n. 2321, dello scorso 31 gennaio, emessa dalle Sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione. I Supremi giudici hanno infatti provveduto ad accogliere il ricorso di un contribuente in merito all’accertamento di una plusvalenza, relativa a un terreno di cui madre e figlio erano entrati in possesso mediante una successione. In sostanza, dunque, qualora venisse indicato nell’atto di vendita di un terreno edificabile un valore più basso rispetto a quello indicato dalla perizia giurata, ciò non implicherebbe che il Fisco sia legittimato ad accertare la plusvalenza basandosi sul valore storico del bene in questione: il valore di un terreno infatti, può essere soggetto a variazioni.