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12/02/2020 - IVA RIDOTTA AL 10% NON APPLICABILE PER L’AEROSOL
Esiste un’Iva ridotta da applicare a una categoria particolare di merci, ossia a determinati medicinali/dispositivi medici: tale riduzione però non viene riconosciuta per legge in maniera indiscriminata a qualsiasi oggetto o bene destinato per l’appunto a tale scopo, in quanto esiste un classificazione ben precisa. Nello specifico, tale riduzione, ossia l’aliquota Iva al 10%, si applica per le cessioni di «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale», elencati dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/1972. L'agevolazione è estesa «anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune». Di recente, sulla scorta di quanto sopra specificato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli apparecchi per l’aerosolterapia non godono di tale agevolazione: il chiarimento è arrivato per mezzo della risposta n. 32 datata 7 febbraio 2020, dove si evidenzia che non si è al cospetto di dispositivi medici che, dal punto di vista merceologico, siano stati classificati alla voce doganale 3004 come «medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici».