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17/02/2020 - REDDITO DI IMPRESA, LA CASSAZIONE NON FA SCONTI

Arriva una sentenza molto interessante dalla Corte di Cassazione in merito all’argomento del reddito di impresa: secondo quanto affermato dai giudici mediante la sentenza n. 2742 del 5 febbraio 2020, gli ammortamenti aziendali sono deducibili solamente nel caso in cui il bene in oggetto sia inserito effettivamente nel progetto produttivo, ma non se sia rimasto quiescente. Per mezzo della sentenza sopra citata, la Cassazione ha respinto di fatto il ricorso avanzato da una società a responsabilità limitata, ricordando che in tema di redditi d'impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, comma 1, del dpr n. 917 del 1986 richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso. In aggiunta a quanto detto, la Corte di Cassazione mette in evidenza il fatto che tale sentenza sia tra le altre cose compatibile con l’ordinanza n. 9252 del 3 aprile 2019, con cui veniva chiarito che «la determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della dipendenza, ovverosia della derivazione dal risultato del conto economico, redatto in conformità del codice civile e dei princìpi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz'altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l'utilizzo».