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22/07/2016 - CANONE RAI: CHIARIMENTI PER STUDENTI E LAVORATORI FUORI SEDE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al canone RAI per studenti e lavoratori fuorisede. Gli studenti e i lavoratori fuori sede in alcuni casi non sono tenuti al pagamento del canone RAI ma c'è bisogno della dichiarazione sostitutiva. Di fatto, la nuova normativa continua a creare incertezza. Nello specifico, l’Agenzia risponde ad un quesito posto sulla Pagina Facebook da uno studente fuori sede il quale scrive: “sono uno studente fuori sede che vive in affitto in un appartamento dove è presente un televisore. Faccio ancora parte ancora della stessa famiglia anagrafica dei miei genitori, che già pagano il canone tv. Devo pagarlo anch’io?”; l’Agenzia risponde: “No! E non devi fare alcuna comunicazione. Solo se l’utenza elettrica della casa “fuori sede” è intestata a te, devi presentare la “dichiarazione sostitutiva” compilando il quadro B dove indichi il codice fiscale del genitore che paga già il canone”. Dunque, secondo l'Agenzia, tutti i fuori sede che hanno intestata un'utenza elettrica pur facendo parte di una famiglia anagrafica che già lo paga, per essere esenti sono obbligati a presentare la Dichiarazione Sostitutiva. L'entrata in vigore dell'esenzione ha durata annuale o semestrale a seconda della data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva e va rinnovata di anno in anno. Più nello specifico la presentazione della domanda sostitutiva presentata dal 1° luglio al 31 gennaio ha effetto per l’anno solare successivo, ad esempio, una dichiarazione presentata nel mese di luglio 2016 avrà effetto per il canone del 2017. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha invece effetto sul canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.