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18/02/2020 - AGEVOLAZIONE PER GLI IMPATRIATI, NON SONO CUMULABILI PERIODI DI LAVORO E DI STUDIO
Molte volte si è discusso, specialmente negli ultimi anni, dei danni notevoli creati dalla crisi economica al mondo del lavoro in Italia: e tra le conseguenze negative, inevitabilmente, particolarmente dolorosa è stata la fuga di tantissime persone all’estero nel tentativo di trovare oltre confine un’occupazione in linea con le proprie ambizioni se non addirittura proprio un lavoro qualsiasi. Il nostro Paese, nel tentativo difficile di reagire e rialzarsi, sta mettendo in atto diverse situazioni, anche se permangono numerose difficoltà. Tra le soluzioni adottate, si è provato pure a intervenire a livello fiscale mediante il regime speciale a favore degli impatriati: a tal proposito, di recente è giunta una precisazione importante da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mediante il principio di diritto n. 4 risalente al 14 febbraio 2020, infatti, le Entrate evidenziano come non sia possibile che i periodi vengano cumulati, per cui non si possono conteggiare insieme i mesi di studio con quelli di lavoro per arrivare al requisito dei 24 mesi fuori dai confini nazionali: questo perché si tratta di periodi alternativi e uno dei due periodi deve essere stato realizzato o per una cosa o per l’altra. Ricordiamo infatti che “sono destinatari del beneficio fiscale della detassazione dei redditi di lavoro dipendente, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra-Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”.