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20/02/2020 - PAGAMENTI TARDIVI: PER LA CASSAZIONE SONO REDDITI ARRETRATI DOPO OLTRE 120 GIORNI

Di recente, per mezzo della sentenza n. 3582 del 13 febbraio 2020, la Cassazione ha respinto il ricorso delle Entrate stabilendo che si parla di redditi arretrati che sfuggono alla tassazione ordinaria i compensi ai giudici tributari pagati dopo un periodo di 120 giorni. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, «In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, non sono ricompresi tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, dpr 917/86, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano, e cioè sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione»: però, considerando che per la medesima Agenzia delle Entrate la scadenza fisiologica per l'erogazione dei compensi variabili è il terzo trimestre, Corte di Cassazione ritiene che un termine possa ragionevolmente individuarsi, in aggiunta a quello fissato come iniziale dalla suddetta Direttiva, in quello di 120 giorni, quale idoneo spatium adimplendi da concedere all'amministrazione per l'approntamento dei controlli e dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei compensi variabili.