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25/07/2016 - DAL 1° AL 31 AGOSTO SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Anche quest'anno dal 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, sia per le giurisdizioni ordinarie e amministrative che per il processo tributario. La pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, già dall'anno scorso è passata da 46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2016, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre. Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini, la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre. Pertanto, prendiamo ad esempio un avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 che viene notificato il 20 agosto 2016. Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dal 1° settembre 2016, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.