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17/03/2020 - SOSPENSIONE RATE MUTUI, ECCO LE CONDIZIONI
La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 aveva provveduto a istituire il Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per procedere con l’acquisto della prima casa: e di tale Fondo, presente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi si parla in maniera abbastanza continuativa in conseguenza dell’emergenza sanitaria rappresentata dalla diffusione del Coronavirus, anche perché è innegabile come tale emergenza sia diventata, in tutto e per tutto, anche economica. E proprio rifacendosi a quanto previsto dalle norme esistenti in materia e dal Fondo in oggetto, ci si riferisce con sempre maggiore insistenza all’opportunità di mettere in pratica la sospensione del pagamento delle rate al cospetto di situazioni di difficoltà temporanea. Va detto innanzitutto che la Protezione Civile, mediante l'ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020, ha sospeso le rate dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza, permettendo di scegliere fra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Nel dettaglio, tale possibilità è stata messa a disposizione per i soggetti aventi un Isee non superiore al limite dei 30mila euro e i contribuenti alle prese con la sospensione della propria attività lavorativa o con la riduzione del proprio orario di lavoro per un periodo minimo di 30 giorni. Per i soggetti in questione esiste la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del mutuo per un determinato periodo, avente al momento, come limite massimo, 18 mesi.