27/03/2020 - RINVIO VERSAMENTI AL FISCO, COME FUNZIONA
Si sente molto parlare della possibilità che determinati obblighi a carico dei contribuenti possano venire temporaneamente sospesi in conseguenza della presente situazione di emergenza sanitaria che, inevitabilmente, si è estesa tramutandosi anche in emergenza economica. A tal proposito però reputiamo utile fare chiarezza su quali siano, a oggi, le disposizioni adottate in materia, considerando che, come spesso accade in questi casi, è facile imbattersi in notizie poco attendibili e non verificate che finiscono per creare grande confusione in merito a un argomento su cui invece occorre recepire le giuste informazioni. Possiamo intanto dire che le proroghe legate all’emergenza rappresentata dal COVID-19 riguardano le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le associazioni e le società sportive (siano esse professionistiche o dilettantistiche), le attività di proiezione cinematografica, le gelaterie e le pasticcerie, la ristorazione; inoltre, in generale, le proroghe spettano a tutti i soggetti elencati e specificati nella risoluzione 12/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate datata 18 marzo 2020. I contribuenti indicati hanno dunque diritto alla proroga generalizzata al 20 marzo dell’anno in corso dei versamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo (compresi quindi anche i contributi previdenziali e assistenziali). I versamenti con scadenza 16 marzo, se eseguiti entro il 20 marzo, sono da considerarsi validi. I soggetti individuati dalla sopra menzionata Risoluzione 12/E/2020 hanno diritto alla sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo che va dal 2 marzo al 30 aprile 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il nuovo termine del 31 maggio 2020 in un’unica soluzione oppure a rate di pari importo, fino a un massimo di 5 rate mensili.