Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 413 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

30/03/2020 - NIENTE PROROGHE PER I DAZI DOGANALI

Sono numerosi gli interventi richiesti dai rappresentanti dei vari settori del nostro sistema economico al fine di fronteggiare la grave emergenza economica legata al dramma sanitario rappresentato dalla diffusione del COVID-19 nel Paese, e al cospetto di tali richieste le istituzioni stanno provando a fornire risposte, chiarimenti e soluzioni efficaci in tempi il più possibile brevi. Le Entrate hanno chiarito che i benefici legati al differimento di trenta giorni per quel che concerne la scadenza dei pagamenti dei diritti doganali (scadenza fissata precedentemente al 30 aprile 2020) riguarda i titolari di conti di debito tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri e riguarda sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali, in linea con le disposizioni contenute all’articolo 34 del TULD. In relazione a un altro argomento, ossia gli accertamenti in materia di dazi doganali, viene stabilito che restano in vigore le regole comunitarie: l’articolo 67 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, infatti, non viene applicato ai dazi. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane, che evidenzia come siano da considerarsi valide le regole dell’Unione Europea e che non sono applicabili differimenti o proroghe, come peraltro chiarito dalla Commissione UE la quale, in un’osservazione, ha annunciato che non esiste a oggi l’intenzione di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’Ue da parte degli operatori.