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24/04/2020 - SANZIONI DIVERSE SE IL CREDITO È NON SPETTANTE O SE È INESISTENTE

Lo strumento del credito di imposta rappresenta una soluzione molto interessante per i contribuenti, sia per le aziende che per i privati, e ad esso si può accedere se in possesso, ovviamente, di specifici requisiti: tuttavia, non sono rari i casi in cui determinati soggetti credono erroneamente di avere diritto ad alcune agevolazioni fiscali che in realtà non spettano loro. A volte poi può accadere che un errore a livello formale porti a interpretazioni più complesse. Sul finire del 2019, ad esempio, si ritrova un caso particolare, una vicenda in cui una contribuente aveva utilizzato in compensazione il credito di imposta legato ad alcuni costi sostenuti in relazione a specifiche attività di ricerca e sviluppo: tuttavia risultava poi che il credito in questione in realtà era inesistente, poiché il soggetto in questione aveva omesso di indicare i costi nella dichiarazione dei rediti e aveva emesso gli atti di recupero crediti in contestazione. La richiedente si difendeva sostenendo che il credito nella realtà fosse reale e che le sanzioni arrivate dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli effettuati non fossero corrette, in quanto l’indicazione dei suddetti costi in dichiarazione era da considerarsi come meramente formale. La sentenza di primo grado dava ragione alla contribuente, ma a seguito della richiesta da parte delle Entrate di riformare la sentenza, si pronunciava la Commissione tributaria regionale Emilia Romagna il 28 novembre 2019 (sentenza n. 2342), evidenziando la differenza che intercorre tra ipotesi di credito d’imposta non spettante e inesistente, chiarendo come a livello di sanzioni sia possibile applicare la pena una pena tra il 100% e il 200% qualora venisse provata l’inesistenza del credito, mentre al cospetto di un importo non spettante la pena prevista sia pari al 30% del credito utilizzato.