click 407
27/04/2020 - ACCERTAMENTO: INDISPENSABILE ALLEGARE O ENUNCIARE DAL PRINCIPIO I DOCUMENTI
Il mancato adempimento da parte di un contribuente in materia tributaria è alla base dell’invio di un atto formale specifico, l’avviso di accertamento, per mezzo del quale l’Amministrazione Finanziaria ratifica la contestazione al soggetto interessato. L’avviso di accertamento è dunque un atto formale e deve basarsi sui documenti appositi, ossia sugli elementi utilizzati per procedere con l’emissione dell’avviso stesso, altrimenti l’accertamento è nullo. A intervenire sulla questione è la Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 7649 del 2 aprile 2020, sentenza con la quale il giudice di legittimità ha dato ragione al ricorso presentato da una società, che evidenziava come l’atto impositivo emesso dall’Ufficio non contenesse gli elementi probatori necessari e come mancassero altresì gli allegati o l’enunciazione di quegli elementi di cui si era servito l’Ufficio come base per rilevare l’inadempienza. La consulenza tecnica aveva confermato quanto sostenuto dalla società e l’Agenzia delle Entrate aveva poi provveduto a integrare i documenti mancanti al momento di proporre l’appello. Tuttavia, come detto, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, evidenziando come non sia ammissibile l’integrazione dei documenti alla base della contestazione solo in fase di appello: l’atto di accertamento, di conseguenza, è stato dichiarato nullo.