click 438
04/05/2020 - SGRAVI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE, CHIARIMENTI DALL’INPS
Oltre alle numerose proposte e alle misure già adottate in tema di Coronavirus, prosegue l’attività ordinaria inerente alle soluzioni proposte per incentivare il lavoro e le aziende presenti sul territorio nazionale. A tal proposito, da segnalare la recente circolare n. 57 del 28 aprile 2020 a firma Inps, con cui l’Istituto nazionale di previdenza sociale provvede ad aggiornare le informazioni relative alle agevolazioni in materia contributiva appannaggio delle aziende in merito alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli anni 2019 e 2020, con riferimento particolare ai lavoratori under 35. Nello specifico, cercando di realizzare l’obiettivo di incentivare l’occupazione giovanile, la Legge di Stabilità 2020, vale a dire la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede, all’articolo 1, comma 10, che per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età,(operai impiegati e quadri) si applica l’esonero dal 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi. Non sono agevolabili assunzioni di dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti e intermittenti. Qualora si verificasse l’interruzione del rapporto di lavoro posto in essere sulla scorta dell’agevolazione descritta, sarà possibile riconoscere lo sgravio fiscale in questione ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto per il periodo residuo eventualmente rimasto. Altro dato importante: alla fine del biennio 2019-2020, e quindi a partire dal 2021, il limite anagrafico tornerà a essere quello previsto originariamente con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ossia 30 anni.