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05/05/2020 - INTERVENTO DELLE ENTRATE SUL REGIME FORFETARIO PER RESIDENTI ALL'ESTERO

Il mondo dell’occupazione vive un periodo di grande incertezza generalizzata a causa dello stop forzato imposto praticamente a tutti i settori e, in attesa di poter riprendere, seppur parzialmente, la quotidianità in ogni ambito di lavoro, occorre fare i conti con le necessità e le urgenze più impellenti per consentire alle aziende e ai privati di non soccombere in una fase di crisi diffusa. Come è noto, nel nostro Paese sono moltissimi i lavoratori con Partita Iva la cui situazione è spesso precaria in termini di diritti e di continuità reddituale: ed è facile intuire come, in un momento del genere, le difficoltà in molti casi siano cresciute in maniera esponenziale. Tra i lavoratori con Partita Iva, a ogni modo, sono tanti coloro i quali optano per il regime forfetario, in virtù di alcuni vantaggi che tale regime può vantare rispetto agli altri: per potervi aderire occorre però essere in possesso di determinati requisiti. Una casistica particolare è quella relativa ai soggetti non residenti, tema al quale l’Agenzia delle Entrate di recente ha dedicato la risposta a un interpello presentato da un contribuente con residenza all’estero. La cosa importante chiarita dalle Entrate mediante tale risposta, indicata come la n. 119 del 24 aprile 2020, è che il regime forfetario non può venire applicato a un soggetto che non risiede in uno Stato facente parte dell’Unione Europea o quantomeno in uno Stato che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni. A complemento dell’argomento in questione, ricordiamo che l’applicabilità del regime forfetario nel caso specifico si riferisce alla causa ostativa di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 1, comma 57, lettera b), e che recita “I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.