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09/06/2020 - VENDITA ONLINE DI BENI, CHIARIMENTI SULLA TRASMISSIONE DEI DATI
Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, noto come “Decreto Crescita”, aveva affrontato numerosi argomenti relativi a diversi settori: fra i contenuti del testo troviamo anche, al comma 1 dell’articolo 13, l’introduzione dell’obbligo di trasmettere i dati relativi alle attività di compravendita a distanza di quei beni che hanno luogo attraverso l’utilizzo di un’interfaccia elettronica. Adesso, mediante la Circolare n. 13 datata 1 giugno 2020, arrivano alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di trasmissione di questi dati. I soggetti passivi che provvedono a facilitare la vendita a distanza di beni, siano essi già presenti all’interno dell’Unione Europea o importati, servendosi di un mercato virtuale, un portale, una piattaforma o altri strumenti simili, hanno l’obbligo di trasmettere i dati dei fornitori all’Entrate rispettando il termine del mese successivo a ogni trimestre. Per quel che riguarda i dati da fornire relativi ai fornitori troviamo la denominazione (o i dati anagrafici), l’indirizzo di posta elettronica, la residenza o in alternativa il domicilio e, laddove esistente, il codice identificativo fiscale, nonché la quantità di unità vendute in Italia; inoltre, a discrezione del soggetto passivo, è possibile indicare anche il prezzo di vendita o quello medio di vendita relativo alle unità vendute nel nostro Paese. I soggetti passivi che hanno l’obbligo di comunicare i dati sopra indicati sono coloro i quali rientrino nella categoria dei soggetti passivi IVA, compresi coloro che non sono debitori di imposta poiché legati a regimi speciali.