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11/06/2020 - REDDITI ESTERI E DICHIARAZIONE, COSA DICE IL TUIR

Un argomento particolarmente importante e delicato, oggetto di necessari e costanti chiarimenti vista anche la sua vastità, è quello relativo alla dichiarazione dei redditi, con riferimento alla sua generalità; esistono poi diverse fattispecie particolari la cui regolamentazione può risultare ostica per i contribuenti interessati e che, di conseguenza, richiede appunto interventi mirati degli addetti ai lavori. Fra le diverse voci riconducibili alle dichiarazioni, di particolare interesse è quella che riguarda i redditi transnazionali che reca spesso con sé dubbi e incertezze: per avere un’idea di partenza un po’ più chiara sul’argomento è sempre bene fare riferimento a quanto stabilito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con particolare riferimento all’articolo 3, in cui si legge che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nel’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Da quanto riportato, dunque, si evince chiaramente che il nostro Paese provvede a tassare tutti i redditi dei residenti in Italia, ovunque tali redditi vengano prodotti, quindi anche all’Estero; discorso diverso per i non residenti nel nostro Paese, poiché per tali soggetti la tassazione riguarda unicamente i redditi prodotti in Italia. Come conseguenza di quanto detto, si capisce che la prima discriminante, la più importante in assoluto, è data dalla residenza fiscale del contribuente: a tal proposito, sempre il TUIR spiega come si stabilisce la residenza fiscale, indicando i relativi criteri all’articolo 2, in cui si specifica che le persone residenti sono quelle che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e quelle che sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente. I requisiti in questione non devono sussistere tutti, ma ne basta uno solo, ed è fondamentale che le condizioni indicate dai requisiti valgano per la maggior parte del periodo di imposta, ossia per almeno 183 giorni (184 nei casi di anni bisestili) non necessariamente continuativi. Per maggiori informazioni anche relativamente a casi concreti, vi invitiamo a contattare le sedi del Caf Italia presenti su tutto il territorio nazionale.