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15/06/2020 - MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI, OK A CREDITO DI IMPOSTA

La diffusione del Coronavirus ha portato con sé una scia di problematiche notevoli e di difficile risoluzione anche a livello economico: basti pensare alle migliaia di aziende in difficoltà, una parte delle quali probabilmente non riuscirà a riaprire, almeno in tempi brevi, e a tante altre che si sono viste costrette, loro malgrado, a ricorrere a strumenti quali la cassa integrazione per decine e decine di lavoratori. Fra gli effetti nefasti troviamo anche però la cancellazione e il rinvio di numerosissimi eventi di ogni genere, comprese le fiere internazionali relative a diversi settori. A tal proposito, per cercare di fornire un sostegno concreto a numerose imprese in difficoltà per tale motivo, è interessante porre l’attenzione su quanto disposto dall’articolo 12 introdotto in sede di conversione in legge del Decreto di Liquidità, ossia la Legge n. 40 datata 5 giugno 2020, che ha come oggetto proprio la voce “Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali”. Nello specifico, il credito di imposta indicato all’articolo n. 49 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, che si riferisce proprio alla partecipazione alle fiere internazionali delle Piccole e Medie Imprese, varrà anche per il 2020 pure per quel che concerne le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero nel caso ci siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19. Il credito in questione, in particolare, si concretizza nella percentuale del 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 60 mila euro; si ricorda altresì che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.