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08/07/2020 - DETRAZIONE CON ASSEVERAZIONE TARDIVA, CHIARIMENTI DELLE ENTRATE PER SISMABONUS

Nel variegato universo delle detrazioni fiscali che popolano il mondo del Fisco e quindi il rapporto fra cittadini e istituzioni o, più precisamente, quello fra contribuenti ed Erario, non sempre è facile districarsi in maniera sicura e precisa, per cui si rende spesso indispensabile il ricorso a domande e interpelli ai soggetti preposti, chiamati a intervenire per porre fine a dubbi interpretativi a dire il vero abbastanza frequenti. A tal proposito arriva un chiarimento importante da parte dell’Agenzia delle Entrate per mezzo della risposta all’interpello n. 196 del 30 giugno 2020, relativo a quello che è ormai noto come Sismabonus, ossia all’agevolazione esistente per chi acquista edifici presenti in quelle considerate come zone a rischio sismico 1, 2 o 3 su cui vengono effettuati interventi di demolizione e ricostruzione con l’obiettivo di ridurre il rischio in questione. La detrazione a cui si fa riferimento si concretizza nella percentuale del 75% o dell’85% sul prezzo di vendita e la recente precisazione delle Entrate dice che gli acquirenti degli immobili siti nelle zone sismiche 2 e 3 interessati agli interventi le cui procedure autorizzatorie hanno avuto il via successivamente alla data del 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 hanno diritto al godimento del beneficio in oggetto, e questo anche nel caso in cui l’asseverazione sia stata tardiva: il diritto all’agevolazione nota come Sismabonus, quindi, è applicabile anche se la presentazione dell’asseverazione non avvenga contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, a patto che, però, venga presentata dall’impresa entro e non oltre la data in cui si stipula il rogito. Ricordiamo che in tema di Sismabonus, dal 1° maggio 2019 sono entrate in vigore nuove disposizioni.