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02/08/2016 - NUOVA COSTRUZIONE: NON BASTA LA DIA

Se la ristrutturazione edilizia comporta una nuova costruzione non basta la DIA (denuncia di inizio attività). La ristrutturazione attuata attraverso la demolizione e la ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento della medesime volumetria e sagoma (articolo 3, comma primo, lett. d), D.p.r. n. 380 del 2001), diversamente si dà luogo a «nuova costruzione», che necessità di un permesso a costruire. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 24 giugno 2016 n. 32086, si è pronunciata in merito al titolo da utilizzare per la ristrutturazione edilizia attuata attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto preesistente. La «semplice ristrutturazione» si verifica nel caso in cui gli interventi comportano una modifica esclusivamente interna e abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali muri perimetrali e le strutture orizzontali. Mentre è ravvisabile la «ricostruzione» allorché dell'edificio esistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione dette componenti (muri perimetrali e strutture orizzontali) e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto all' originarie dimensioni dell'edificio e in particolare senza aumenti della volumetria. Pertanto, in presenza di tali aumenti, si verte, in una ipotesi di «nuova costruzione», che come tale va sottoposta alla disciplina delle distanze e alla presentazione del permesso di costruire.