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13/07/2020 - BONUS VACANZA, CHIARIMENTI DELLE ENTRATE PER L’UTILIZZO DELLO SCONTO
Tra le misure più interessanti riconducibili al sostegno del Governo ai tempi del Coronavirus, troviamo indubbiamente lo strumento noto come “Bonus Vacanze”: tale soluzione è stata pensata e realizzata al fine di perseguire un duplice obiettivo, ossia consentire ai cittadini di aver una piccola agevolazione per quel che riguarda la possibilità di andare in vacanza, nel più ampio processo di ritorno alla quotidianità, e contemporaneamente favorire il settore del turismo nostrano, di cruciale importanza per il sistema economico italiano e in gravissima difficoltà dopo i mesi di chiusura forzata e la conseguente ondata di timori che il dramma del Covid-19 ha inevitabilmente portato con sé. A tale proposito è finalmente arrivata un’integrazione necessaria a quanto stabilito col provvedimento in questione: lo scorso 3 luglio, infatti, per mezzo della Circolare n.18/E l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un quadro sintetico di chiarimenti sulle modalità di utilizzo del bonus vacanze, in modo tale da completare le disposizioni contenute nel precedente documento datato 17 giugno 2020. Nello specifico, la circolare diffusa dalle Entrate esplicita le modalità di utilizzo a disposizione dei fornitori dei servizi turistici dello sconto che viene applicato ai beneficiari del bonus in fattura. Tale sconto verrà infatti rimborsato ai fornitori attraverso lo strumento del credito di imposta o con compensazione con modello F24 oppure attraverso la cessione a istituti di credito e altri intermediari o a soggetti terzi (che potranno anche essere diversi dai propri fornitori). Il cessionario del credito avrà a sua volta facoltà di riutilizzare tale credito con le medesime modalità stabilite per il cedente.