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20/07/2020 - A CERTE CONDIZIONI DETRAZIONI POSSIBILI PER SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO
La materia fiscale rappresenta un universo che può risultare complesso e di non immediata lettura per i cittadini, per cui spesso si rende necessario l’intervento dei soggetti istituzionali al fine di dirimere dubbi e questioni irrisolte. A tal proposito arriva un chiarimento importante: partendo dal presupposto che i contribuenti che risultano fiscalmente non residenti in Italia non hanno diritto, in linea con le norme del nostro Paese, al beneficio della detrazione per i figli a carico, tuttavia possono verificarsi casi particolari che danno luogo ad eccezioni e, di conseguenza, sanciscono per i soggetti interessati la possibilità di usufruire di questo tipo di agevolazione. A Fornire gli opportuni chiarimenti in merito è la risposta a un interpello, il n. 207 datato 9 luglio 2020, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Andando un po’ più nello specifico della vicenda che ha dato il via alla risposta delle Entrate, un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero ha posto la questione dicendo di pagare le imposte nel nostro Paese per quel che concerne canoni di locazione di immobili, naturalmente con contratti la cui registrazione è regolarmente avvenuta a norma di legge: il soggetto ha poi chiesto se ha diritto alle detrazioni spettanti per figli a carico in fase di dichiarazione dei redditi italiana, essendo padre di due bambini. Le Entrate hanno chiarito che esiste la possibilità di deroghe rispetto alla norma ordinaria, ma a certe condizioni: per poter beneficiare delle detrazioni per figli a carico in Italia non è possibile goderne nello Stato estero in cui il soggetto risiede; inoltre, deve sussistere tra lo Stato italiano e quello di residenza del soggetto uno scambio di informazioni. In tal modo il soggetto in questione ha il diritto di usufruire delle detrazioni previste per i contribuenti residenti in Italia e indicate all’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.