06/08/2020 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NON DOVUTO: POSSIBILE RETTIFICA SENZA SANZIONI
Nel marasma di bonus, agevolazioni, contributi e benefici legati alla grave emergenza sanitaria (e di conseguenza pure economica) non sempre è stato facile, per i contribuenti, le aziende e i lavoratori, capire a quale di tali strumenti si avesse diritto e per quale fosse corretto fare richiesta. Non sono mancate discussioni e polemiche, come d’altronde era facilmente prevedibile, ma tali benefici si sono rivelati di grande importanza per tantissime realtà imprenditoriali, per soggetti senza lavoro e in generale per una larga fetta della popolazione, anche se va sempre ricordato che occorre adesso mettere in piedi un sistema strutturato e completo a livello fiscale e occupazionale, poiché altrimenti si correrebbe il rischio di demandare ai bonus tale compito. Ritornando alle agevolazioni nello specifico, è degna di nota la comunicazione arrivata con la Circolare n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate, datata 21 luglio 2020, in cui troviamo chiarimenti importanti per quel che concerne il contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Rilancio, con particolare riferimento ad alcuni casi di restituzione del contributo medesimo. Senza entrare troppo nel merito della questione, per la quale rimandiamo alle comunicazioni dirette che sarà possibile ottenere mettendosi in contatto con le sedi del Caf Italia presenti su tutto il territorio nazionale, evidenziamo come la Circolare delle Entrate sopra citata si riferisca per la precisione alle modalità di restituzione in caso di rinuncia esercitata dal contribuente: in tal caso, qualora il contribuente provveda a presentare istanza di rinuncia regolarmente protocollata, lo stesso potrà restituire il contributo in oggetto, senza dover corrispondere le sanzioni. Un’altra fattispecie trattata dalla Circolare n. 22/E riguarda la restituzione nel caso di errore del calcolo del fatturato: a parte alcune specifiche eccezioni, in tal caso, qualora l’istanza sia stata accolta, il contribuente ha come sola possibilità quella di effettuare la rinuncia, così da non vedersi applicate le sanzioni prima che il fondo venga accreditato sul relativo conto corrente.