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24/08/2020 - BUONO VIAGGIO PER VIAGGI IN TAXI, CHIARIMENTI E NOVITĄ

Anche se spesso criticati come strumenti di cui non bisogna abusare, perlomeno non per sostituire interventi strutturati e di ampio respiro da destinare a lavoratori, famiglie, pensionati, ecc., le agevolazioni e i bonus hanno comunque un ruolo importante nel provare a fornire un sostegno a numerose categorie di cittadini in merito a diverse questioni che riguardano la quotidianità di tutti noi, tanto più in un momento di difficoltà diffusa in seguito alla pandemia che ha colpito il Pianeta e che ha avuto e continua avere inevitabili e gravi ripercussioni anche a livello economico. Tra le iniziative di cui si è parlato nelle ultime settimane troviamo il cosiddetto “Buono viaggio”: si tratta di un buono, per l’appunto, di cui servirsi per quel che riguarda gli spostamenti effettuati mediante l’utilizzo di taxi o di noleggio con conducente. Il beneficio spetta alle persone con impedimenti fisici o comunque con ridotta mobilità, le cui patologie sono accertate, anche nel caso in cui siano accompagnate. Il Buono viaggio è stato introdotto, ricordiamo, dall’articolo 200-bis del cosiddetto Decreto Rilancio ed è poi stato modificato dall’articolo 90 del Decreto Agosto: in seguito alle recenti modifiche, in particolare, si registra l’estensione della platea dei beneficiari, che adesso comprende pure i soggetti che appartengono a nuclei familiari maggiormente esposti ai negativi effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria rappresentata dalla diffusione del COVID – 19 o comunque che si trovano in stato effettivo di bisogno, a patto che risiedano nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Di pari passo con l’allargamento dei soggetti aventi diritto, arriva anche un notevole incremento delle somme destinate a tale iniziativa, con la dotazione del Fondo per il 2020 che passa da 5 milioni di euro a 35 milioni di euro. Il buono ha, per ciascun utilizzo, un importo massimo di 20 euro per ciascun viaggio e può coprire il 50% della spesa sostenuta, e deve infine essere utilizzato per i viaggi compresi nel periodo che va dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020; va altresì sottolineato che i buoni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non sono cedibili.