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28/08/2020 - FALLIMENTO E RECUPERO IVA PER IL PRESTATORE/CEDENTE
Il fallimento societario è sempre un argomento che merita la massima attenzione ed è buona norma valutare ogni singola situazione caso per caso, per poter effettuare un’analisi lucida e corretta di ciascun avvenimento concreto, poiché tale fattispecie può nascondere insidie di notevole importanza a livello fiscale. Un aspetto particolare in tal senso è quello relativo ai casi di recupero dell’Imposta sul valore aggiunto per quel che concerne le note di variazione dopo il fallimento. A trattare nello specifico l’argomento è l’Agenzia delle Entrate, cogliendo l’occasione per una risposta a interpello n. 261 datato 11 agosto 2020: le Entrate provvedono in particolare a fare chiarezza sulle modalità di registrazione delle note di accredito ricevute in un momento successivo rispetto a quello della dichiarazione di fallimento nel caso di prestazioni a esecuzione continua o periodica. Andando più nel dettaglio, senza inoltrarci troppo nei tecnicismi e nel caso specifico oggetto dell’interpello con relativa risposta, possiamo comunque dire che al verificarsi del mancato pagamento delle fatture previsto come causa della risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica, è possibile per il prestatore o cedente (senza la promozione di una procedura esecutiva) recuperare l’Iva relativa a ogni fornitura adempiuta regolarmente e rispetto alla quale non ha ricevuto alcun tipo di corrispettivo. Al verificarsi di casi di fallimento dichiarato precedentemente alla risoluzione per inadempimento e all’emissione delle note di variazione, il prestatore o cedente, al fine di recuperare l’Imposta sul valore aggiunto, dovrà insinuarsi al passivo della procedura concorsuale e aspettare l’esito della procedura medesima.