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15/09/2020 - CONTRIBUTI DA VERSARE IN CASO DI FALLIMENTO, INTERVIENE LA CASSAZIONE

In attesa che il ritorno alla normalità possa procedere gradualmente sì, ma in maniera costante, nella speranza che si riesca nel duplice obiettivo di tenere a bada e sconfiggere il virus che ha sconvolto il mondo intero e di consentire all'universo del lavoro e all'intero sistema economico di non avere altri bruschi stop, e sperando che presto le necessarie riforme possano materializzarsi e dare un contributo fattivo alla ripresa economica, continua anche la quotidiana attività normativa e interpretativa svolta dai soggetti istituzionali. In tal senso, sono all'ordine del giorno chiarimenti espressi a beneficio dei contribuento in situazioni particolari, la cui lettura non sempre sembra agevole. In ambito normativo un tema notoriamente delicato è quello del fallimento di una società, le cui implicazioni sono molteplici e non sempre di immediata comprensione  anche per quel che concerne gli aspetti di natura fiscale: e proprio a essi fa riferimento la Corte di Cassaziobe con la recente Sentenza n. 18333/2020 partorita lo scorso 3 settembre.  Nello specifico, i giudici hanno affermato che, nell'ipotesi di fallimento, il datore di lavoro ha l'onere di pagare anche la quota contributiva trattenuta dallo stipendio del dipendente, qualora ovviamente tale operazione non fosse stata tempestivamente effettuata, poiché tale quota rappresenta credito retributivo per il lavoratore. Secondo la Cassazione, infatti, l'eventuale mancato versamento della quota trattenuta sull'importo che rappresenta la retribuzione del dipendente, fa venir meno l'obbligo contributivo pro quota del dipendente medesimo e il credito di questi diventa totalmente di natura retributiva.