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05/08/2016 - SPESE DI ISTRUZIONE: DETRAIBILITA’ ESTESA AI “SERVIZI INTEGRATIVI”

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016 amplia le spese di istruzione da ricomprendere nel limite dei 400 euro. La detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola. Lo sconto d’imposta non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico: consentire la detraibilità dello scuolabus, infatti, sarebbe discriminatorio rispetto a chi si avvale del servizio pubblico e non fruisce di alcuna agevolazione. La Risoluzione ricorda che, in tema di detraibilità delle spese di istruzione, la legge 107/2015 ha introdotto una disposizione ad hoc per le spese scolastiche (articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir), distinguendole da quelle universitarie (articolo 15, comma 1, lettera e). Riguardo, in particolare, il servizio di ristorazione scolastica, la Circolare 18/2016 ha chiarito che la detraibilità vale anche quando la prestazione è resa per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola, non essendo richiesta, per tale prestazione, alcuna specifica delibera da parte degli organi di istituto. Considerato dunque lo scopo della norma (agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica), l’Agenzia ritiene che possano essere detraibili anche i costi per i servizi integrativi, come l’assistenza ai pasti, il pre-scuola e il doposcuola, in quanto anch’essi strettamente collegati alla frequenza scolastica.