05/10/2020 - AGEVOLAZIONE IMU, NECESSARIO CHE RESIDENZA E DOMICILIO COINCIDANO
Le norme che regolano la quotidianità di un Paese sono ovviamente numerosissime e non sempre alla portata di tutti riguardo alla possibilità di essere comprese nella loro interezza; spesse volte si rende indispensabile un intervento istituzionale per chiarire alcuni punti particolarmente ostici e accade anche, e nemmeno troppo di rado, che interventi autorevoli vengano sconfessati da successive interpretazioni che vanno anche in direzione totalmente opposta, come accaduto con una recente sentenza firmata dalla Corte di Cassazione. Ma procediamo per ordine. Secondo quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo della Circolare n. 3/DF datata 18 maggio 2012, in merito al diritto di beneficiare dell'agevolazione IMU, il fatto di avere la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in due differenti comuni rende comunque possibile il fatto di considerare come abitazioni principali tutte e due le case. La Sentenza n. 20130 del 24 settembre scorso della Cassazione però, come anticipato, ha stravolto tale conclusione, evidenziando come l'agevolazione relativa all'imposta comunale sugli immobili non spetta nel caso in cui la famiglia che ne fa richiesta non ha residenza e domicilio nella stessa abitazione. I giudici, nel ribaltare il principio espresso con la circolare del MEF sopra citata, richiamano a quella che è la base della disciplina IMU, la quale sgombra il campo da possibili equivoci interpretativi affermando che come abitazione principale deve essere inteso l'immobile iscritto (o iscrivibile) al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente il possessore del medesimo immobile e i soggetti che compongono il suo nucleo familiare.