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08/08/2016 - CANONE RAI: SE SI CAMBIA LA SOCIETA’ ELETTRICA RIMBORSA IL FISCO

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che  nel caso in cui un contribuente abbia cambiato società elettrica e abbia fatto richiesta di rimborso del canone RAI, perché erroneamente addebitato sulla bolletta, non sarà l'impresa elettrica a restituire l'importo non dovuto ma l'Agenzia delle Entrate stessa. Pertanto, nel caso in cui si cambi operatore elettrico, e il «vecchio» operatore non deve emettere più alcuna fattura a nome del soggetto in questione, o la stessa società elettrica fallisce, sarà compito delle Entrate stesse occuparsi del rimborso che per il mese di luglio è pari a 70 euro. Le modalità con cui questo può avvenire sono tre: se si è fornito un IBAN, gestito dal circuito Sepa, allora l'erogazione avverrà con accredito sul conto corrente bancario o postale che è stato comunicato dal beneficiario. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali l'erogazione avverrà in contanti. L'Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione al contribuente invitandolo a presentarsi presso gli sportelli delle poste italiane. Nel caso in cui questa opzione non fosse perseguibile, allora il rimborso avverrà tramite un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia. In tutti gli altri casi sono le società elettriche che devono rimborsare il contribuente, entro 45 giorni dalla ricezione dei dati dalle Entrate. Nel dettaglio: il contribuente invia la richiesta di rimborso all'ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate, perché ha ricevuto erroneamente il canone tv in bolletta, dove la richiesta viene analizzata. In caso di esito positivo, il risultato viene comunicato, attraverso il Sistema Informativo Integrato, ad Acquirente Unico e alle società elettriche che procedono, quindi, all'esecuzione del pagamento.