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03/12/2020 - ISPEZIONE FISCALE NON SEMPRE POSSIBILE

Spesso, nell'immaginario comune, si pensa al Fisco come a una sorta di entità a cui nulla può essere precluso, come se fosse un potere illimitato e al di sopra di ogni possibile ostacolo; ovviamente tale visione è alquanto fantasiosa e non trova riscontro nella realtà, come si può ben vedere in diverse vicende della quotidianità. Di recente, ad esempio,  la sentenza n. 34020. datata 1 dicembre 2020, emessa dalla Corte di Cassazione ha evidenziato come, nel caso in cui un professionista opponga il segreto professionale, l'ispezione fiscale debba arrestarsi e si renda necessario il via libera del magistrato, ad eccezione dei casi relativi a contabilità o a documenti pubblici. Quindi è necessaria la concessione dell'autorizzazione del magistrato per consentire agli organi verificatori di poter riprendere l'eventuale attività di verifica relativa all'acquisizione di quei documenti in relazione ai quali, per l'appunto, arrivi l'opposizione del segreto professionale. Va sottolineato però che tale opposizione ha valore solamente quando il segreto professionale si riferisce esclusivamente a documento, notizie e informazioni attinenti all'esercizio dell'attività.