11/01/2021 - RISCHIO RICICLAGGIO ANCHE CON MALVERSAZIONE
Il reato di malversazione ai danni dello Stato è quello che viene perpetrato da un soggetto (che non fa parte della Pubblica Amministrazione) che riceve finanziamenti da parte di un ente pubblico, della P. A. o dall'Unione Europea, destinati alla realizzazione di opere o di attività considerate di interesse pubblico, e che utilizza tali finanziamenti per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati. Tale reato, inoltre, può essere considerato come la premessa di un altro reato, quello cioè di autoriciclaggio: questa considerazione nasce a seguito di una recente, interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 331 del 7 gennaio 2021. I giudici infatti, esprimendosi su un caso specifico, hanno respinto il ricorso avanzato da un imprenditore che aveva utilizzato in maniera illecita il finanziamento pubblico ricevuto, vale a dire per finalità diverse rispetto agli scopi concordati con la Pubblica Amministrazione. Secondo gli Ermellini, la condotta tenuta dall'imprenditore coinvolto nella vicenda è da incriminare, in linea con quanto disposto all'articolo 648 ter del Codice Penale, poiché si è al cospetto di un delitto non colposo che si concretizza nell'impiego dei finanziamenti in attività di natura economica o finanziaria di beni, denso o altri utili derivanti, per l'appunto, dall'aver commesso un delitto: l'autoriciclaggio, difatti, ha come presupposto la commissione di un altro delitto.