22/02/2021 - LE REGIONI NON POSSONO CAMBIARE L'ALIQUOTA IRAP
La necessità di chiarimenti normativi in merito a determinate richieste avviene pressoché quotidianamente, specialmente per quel che concerne il complesso universo fiscale: in alcuni casi, le richieste arrivano non da singoli contribuenti o da aziende, bensì da altri enti. Questo è ad esempio il caso di quanto accaduto recentemente in merito a un argomento molto importante, ossia l'IRAP, vale a dire l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Oggetto della richiesta, avanzata da due regioni in particolare, Calabria e Molise, è la possibilità di rivedere l'aliquota IRAP, precisamente aumentandola nella misura dello 0,15%: a tal proposito ricordiamo che ad oggi l'aliquota applicabile alle Amministrazioni Pubbliche è l'8,5%. A fare chiarezza sulla questione è stato un intervento parecchio autorevole, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, per mezzo della Risoluzione n. 1 datata 17 febbraio 2021, provvede a fornire le risposte dovute agli enti regionali interessati. Andando al cuore di tale vicenda, il Ministero in oggetto respinge tale richiesta, affermando che l'aliquota stabilita per legge non può essere manovrata o variata a propria discrezione dalle diverse Regioni: nello specifico, è l'articolo 6, comma 1, del decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 a individuare le aliquote IRAP, stabilendo che l'imposta in questione si determina applicando l'aliquota ordinaria al valore della produzione netta, fatto salvo il contenuto del comma 2 che provvede a fissare l'aliquota all'8,5% per quel che concerne le Amministrazioni Pubbliche. Tale orientamento è peraltro perfettamente in linea con la Sentenza n. 357 del 1 dicembre 2010 con la quale la Corte Cotituzionale ha chiarito che le variazioni possono essere effettuate solo sulle aliquote ordinarie e non su quelle speciali.