12/08/2016 - LA GIACENZA DELLA COMUNICAZIONE A/R E’ A TEMPO DETERMINATO
La giacenza della Comunicazione spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/r) è a tempo determinato. Pertanto, nessuna responsabilità resta in capo all’ufficio e la consegna si considera compiuta per il plico correttamente indirizzato al contribuente e restituito al mittente per mancato ritiro da parte dell'interessato. Di conseguenza, l’atto con il quale il contribuente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito alla propria dichiarazione fiscale produce i suoi effetti anche nel caso in cui lo stesso, in giacenza presso l’ufficio postale, non è ritirato dall’interessato nei termini di legge. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 14147 dell’11 luglio 2016, in relazione a una “comunicazione di irregolarità”, spedita a mezzo raccomandata, restituita all’ufficio per “compiuta giacenza”. Nel ricostruire la vicenda, la Corte ricorda che, in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, l’esito della liquidazione è comunicato per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, mentre, in ossequio all’articolo 6 dello “Statuto del contribuente”, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato, anche a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Non possono essere invocati i vizi che attengono alla procedura di notifica, trattandosi invece di comunicazione, per la quale è stabilito un regime in virtù del quale, laddove la stessa risulti regolarmente indirizzata al contribuente e poi restituita al mittente “per compiuta giacenza”, a causa dell’omesso ritiro da parte del destinatario, nessun rimprovero può muoversi all’Amministrazione finanziaria perché il contribuente “può imputare solo a se stesso il difetto della conoscenza effettiva dell’atto”. In caso di assenza all’indirizzo indicato, il destinatario e altre persone munite di apposita delega possono ritirare l’atto presso l’ufficio postale di distribuzione entro un termine, cosiddetto di giacenza, fissato dall’articolo 49 del citato Dm in trenta giorni a decorrere dal mancato recapito (a tal fine, l’agente postale rilascia un avviso di giacenza, che viene inserito nella cassetta della corrispondenza dell’interessato).