29/08/2016 - DAL 1° SETTEMBRE RIPARTONO TUTTI I TERMINI PROCESSUALI
Il 31 agosto termina il periodo feriale della sospensione dei termini processuali. Il 1° settembre ripartono le procedure e riprende il conteggio dei giorni per depositare atti e documenti. Di fatto, tutti i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge. In materia tributaria non sono previsti casi di esclusione. Infatti, la sospensione feriale trova sempre applicazione, sia per proporre ricorso, 60 giorni, il cui conteggio si sospende al 31 luglio e ricomincia il 1° settembre, sia per proporre appello, stessa modalità di calcolo anche per i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Per tutti i procedimenti, i termini “sospesi” riprendono a decorrere dalla fine del periodo feriale e, nel caso in cui il conteggio dei giorni fosse dovuto cominciare durante l’intervallo, l’inizio dello stesso slitta al 1° settembre. Nel caso di presentazione di un ricorso contro atti impositivi, il termine, a pena di inammissibilità, è di 60 giorni dalla data della notifica. Se fosse scaduto tra il 1° e il 31 agosto, i 31 giorni che intercorrono si aggiungerebbero ai 60 a disposizione per l’impugnazione, pertanto, se per esempio l’atto fosse stato notificato il 7 luglio, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarebbe il prossimo 6 ottobre (24 giorni, dall’8 al 31 luglio, a cui si aggiungono i 36 che vanno dal 1° settembre al 6 ottobre). Se invece la notifica fosse avvenuta in agosto, durante le ferie, il conteggio dei 60 giorni inizierebbe dal 1° settembre e l’ultimo giorno utile per impugnare l’atto sarebbe il 30 ottobre. Per presentare appello contro una sentenza, i 31 giorni del periodo feriale sono esclusi dal conteggio del termine ordinario, indipendentemente dal fatto che la sentenza riguardi giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009, per i quali è previsto un termine lungo di un anno, o che riguardi quelli avviati dopo tale data, per i quali, invece, il termine lungo è di sei mesi. Per quanto riguarda la mediazione tributaria, la sospensione feriale opera, non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma anche con riferimento al termine previsto per la conclusione del procedimento dell’istituto della mediazione (90 giorni dalla notifica dell’atto).