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30/08/2016 - CARTELLA NULLA SE IL CONTRIBUENTE E’ IRREPERIBILE

Nel caso in cui il contribuente sia irreperibile la cartella è nulla se la sua notifica non sia stata adeguatamente motivata. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13399 del 30 giugno 2016, che accogliendo il ricorso del contribuente ha censurato l'operato del concessionario della riscossione ovvero di Equitalia poiché, a seguito di irreperibilità del contribuente, ha proceduto a notificare gli atti con la procedura semplificata. Nello specifico, un contribuente, essendo venuto a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria su due immobili di proprietà giustificati dal fatto di non avere pagato due cartelle esattoriali  per imposte dirette e altri balzelli, ha presentato ricorso al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) lamentando di non avere avuto notificate le due suddette cartelle. Così sia la Commissione Tributaria Provinciale, sia quella di 2° grado (Commissione Tributaria Regionale) hanno, invece, dato ragione a Equitalia che si era limitata ad utilizza detta procedura semplificata avendo riportato un generico riferimento all'assenza del destinatario senza indicare altro. A questo punto, il contribuente è dovuto ricorrere in Cassazione che ha riconosciuto la propria tesi difensiva. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che la citata procedura semplificata si può applicare solo nei casi di «irreperibilità assoluta» che si verifica per l'inesistenza dell'abitazione del contribuente nel domicilio fiscale. Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto applicabile la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.