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01/09/2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO: VALIDA LA NOTIFICA SE CONSEGNATA A PARENTE O AFFINE

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16499 del 5 agosto 2016, ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell’atto tributario al parente del contribuente presente presso l’abitazione di questi. Pertanto, la notifica si ritiene valida se consegnata a parente o affine. Il vincolo affettivo e solidaristico che lega destinatario e consegnatario fa scattare la presunzione relativa che la persona di famiglia avrà cura di consegnare l’atto all’interessato. Ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell’occasionalità della presenza di questi all’indirizzo dell’interessato. Inoltre, la Cassazione ha osservato che, non essendo il rapporto di convivenza prescritto dall’articolo 139, secondo comma, codice di procedura civile, l’ufficiale notificatore non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stesso e nemmeno, nel caso di consegna a soggetto qualificatosi “persona di famiglia”, a indicare espressamente tale stato nella relata di notificazione. Si osserva, infine, che quando non possa essere eseguita in mani del diretto interessato, ai sensi dell’articolo 138 c.p.c, la notificazione può essere effettuata, all’indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell’atto a determinati soggetti, individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale. In base all’articolo 139 cpc, i consegnatari che possono ricevere l’atto per conto del destinatario sono la “persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace; in mancanza di dette persone, il “portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” e, quando mancasse anche il portiere, “un vicino di casa che accetti” di ricevere l’atto.