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14/09/2021 - INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI, CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Il credito di imposta è uno strumento che trova larga applicazione nel nostro ordinamento come misura agevolativi a favore dei contribuenti, sia come singoli che come aziende. Anche in conseguenza della vasta applicazione di tale importante soluzione non mancano dubbi interpretativi che richiedono l'intervento chiarificatore fornito dai soggetti preposti a ciò: a tal proposito è spesso l'Agenzia delle Entrate ad assumersi questo onere con comunicazioni puntuali e dettagliate. Di recente, circa due mesi fa, un intervento di questo tenore è stato quantomai opportuno per mettere in luce determinati aspetti legati a un argomento in particolare, ossia il credito di imposta finalizzato a investimenti in beni strumentali nuovi. L'argomento, di sicuro interesse, riguarda il contenuto dell'articolo 1, commi dal 1051 al 1063, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ossia la Legge di Bilancio 2021: le Entrate hanno affrontato il tema mediante la Circolare n. 9/E dello scorso 23 luglio e hanno dedicato spazio anche a un aspetto molto particolare, vale a dire il furto del bene oggetto dell'agevolazione o, più precisamente, le conseguenze di tale ipotetica situazione per quel che concerne il credito fornito. Nel dare una risposta al quesito, le Entrate mettono in evidenza un fattore fondamentale, cioè la volontarietà del soggetto che ha usufruito dell'agevolazione: secondo il contenuto del comma 1060 della summenzionata Legge di Bilancio, infatti, la "rideterminazione" del credito di imposta è prevista quando "I beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto" entro un lasso di tempo ben preciso, vale a dire il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'effettiva entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione. Tali misure hanno un valore importante che si incastra nel puzzle della complessa lotta a ogni possibile forma di elusione fiscale e hanno quindi, come premessa indispensabile, il concetto di volontarietà. Va da sé che, al verificarsi di un episodio di furto del bene agevolato, il discorso sia diverso e non sia prevista la rideterminazione dell'agevolazione.