17/11/2021 - FIGLI A CARICO E DETRAZIONI, INTERVIENE LA CASSAZIONE
Il rapporto fra i contribuenti e il Fisco è sempre parecchio delicato ed è difficile riuscire a immaginare un sistema fiscale in grado di soddisfare le esigenze di Cassa del Paese, specialmente nel caso di una nazione come l'Italia, alle prese con un forte debito pubblico, senza al contempo suscitare lo scontento dei cittadini, su cui grava un insieme di tasse e imposte fra i più pesanti d'Europa senza ricevere spesso quella serie di servizi ritenuti una naturale conseguenza dell'assolvimento degli oneri verso lo Stato. Esistono però degli strumenti e delle soluzioni che permettono ai contribuenti di alleviare, anche se spesso in maniera non particolarmente significativa, il peso del carico fiscale attraverso una diminuzione degli importi da pagare al verificarsi di detetrminate condizioni: in altri termini, si ha la possibilità di usufruire di deduzioni o detrazioni se si è in possesso di specifici requisiti previsti dalla legge e se di consegueza si soddisfano alcuni requisiti. Spostando l'attenzione in particolare sulle detrazioni fiscali che, ricordiamolo, vengono applicate sull'imposta lorda (a differenza di quanto accade con le deduzioni, che si concretizzano nella riduzione della base imponibile) , ve n'è una che è stata oggetto di una recente sentenza da parte della Corte di Cassazione: ci riferiamo alle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Entrando maggiormente nel vivo della questione, per mezzo dell'ordinanza n. 34186 depositata in data 15 novembre 2021, i giudici hanno respinto un ricorso relativo all'argomento in questione, evidenziando come il contribuente non ha diritto di beneficiare delle detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico nel caso in cui il figlio stesso guadagni 2.500 euro all'anno. Ma c'è di più: la regola sottolineata con tale affermazione non viene minimamente intaccata neanche nel caso in cui il genitore abbia provveduto a riscattare a proprie spese la laurea conseguita dal figlio. In definitiva, quindi, a nulla può valere la spesa relativa al riscatto degli anni di laurea sostenuta dal genitore se il figlio non rientra nei limiti reddituali previsti per legge: in tal caso, infatti, la Cassazione è stata inflessibile e di conseguenza niente detrazioni per il figlio fiscalmente a carico a favore del genitore.