02/02/2022 - CASA OCCUPATA, NIENTE IMU?
Il pagamento dell'IMU, sigla che indica l'Imposta Municipale Unica, è dovuto al Comune da parte dei soggetti che possiedono un immobile: il tributo in questione, come sappiamo, è stato istituito nel 2011 e nel corso di questo decennio di vita è stato soggetto ad alcune modifiche relative a voci specifiche. Arriva adesso un'indicazione che non mancherà sicuramente di dare il via a confronti e dibattiti nei prossimi mesi su questo argomento, perché va a intrecciarsi col concetto di diritto di proprietà e con la legittima pretesa di non pagare quanto dovuto al Comune nel caso in cui, dall'altra parte, non si riuscisse a garantire il diritto che sta alla base della logica stessa del pagamento. Cercando di entrare maggiormente nel dettaglio, e facendo un breve riferimento a quanto accaduto, sulla questione si è pronunciata la Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza n. 67 del 19 gennaio 2022: in sintesi, i giudici hanno affermato che se "gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il comune richiede il pagamento dell'Imu questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi" , per cui il proprietario dell'immobile "non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica" e non può avere l'onere del pagamento dell'imposta. In definitiva, attraverso l'attività delle forze di polizia, occorre garantire il rispetto del diritto di proprietà al cospetto dell'occupazione abusiva dell'immobile: qualora ciò non accadesse, lo Stato non può pretendere il pagamento dell'IMU, ossia di un'imposta patrimoniale, ragion per cui il Comune non può chiedere il pagamento dell'IMU e sarà anzi tenuto a rimborsare le somme che il contribuente ha comunque versato durante il periodo in cui lo spossessamento ha avuto luogo, proprio in conseguenza dell'occupazione abusiva dell'immobile.