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16/03/2022 - CHIRURGIA ESTETICA, NIENTE ESENZIONE IVA

L'esenzione del pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni mediche è da sempre un argomento molto delicato anche per quel che concerne gli aspetti legati al rapporto tra contribuenti ed Erario e non sempre è facile per i primi capire quando e in che misura sia possibile beneficiare di questo importante tipo di agevolazione. Innanzitutto cominciamo col dire che la materia in questione è tornata a essere argomento di discussione in Parlamento per mezzo di una specifica interrogazione (la n. 3-03094, pubblicata lo scorso 16 febbraio) con la quale si chiedeva “un intervento dell’amministrazione finanziaria volto a stabilire, in maniera univoca e definitiva, l’esenzione da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 agli interventi di medicina estetica resi da esercenti la professione sanitaria di medico”. Il dubbio nasce soprattutto per quel che concerne l'applicaione dell'IVA per gli interventi di chirurgia estetica e ad oggi non esiste in merito una risposta univoca per tutte le operazioni rientranti in tale casistica: occorre in effeti fare un distinguo fra alcuni di questi interventi rispetto ad altri. Va immediatamente precisato che, in linea con quanto affermato dal Decreto Iva, vengono escluse dall'applicazione della suddetta imposta le operzioni "sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie" e tale principio riguarda pienamente anche le prestazioni di chirurgia estetica, ma a patto che siano “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”, così come chiarito a suo tempo dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 28 gennaio 2005. In altri termini, quindi, "sono agevolabili le sole prestazioni che, oltre ad essere eseguite nell’ambito di una prestazione medica, siano autonomamente qualificabili come di diagnosi, cura e riabilitazione”, mentre gli interventi con finalità unicamente cosmetica sono soggetti al pagamento IVA e non godono dell'esenzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.