07/04/2022 - PRIMA CASA, AGEVOLAZIONI A RISCHIO SENZA RESIDENZA
La possibilità di usufruire di determinati benefici sulla prima casa rappresenta uno strumento molto importante per migliaia di contribuenti nel nostro Paese: naturalmente per poter avere accesso a tali benefici occorre rispettare pedissequamente specifici criteri previsti dalla normativa in vigore, ma può accadere che non sempre i soggetti che potenzialmente ne avrebbero diritto siano a conoscenza di alcuni elementi che potrebbero privarli di tale agevolazione. Ad esempio, è molto importante essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni sulla prima casa vengono meno nel caso in cui il contribuente che ha acquistato l'immobile non prenda la residenza entro il termine massimo di un anno; direttamente legato a tale fattore ve ne è un altro, sicuramente meno noto e recentemente messo in evidenza dalla sentenza n. 10562 della Corte di Cassazione, datata 1 aprile 2022, con la quale i giudici hanno dato ragione all'Agenzia delle Entrate accogliendone il ricorso. In particolare, si fa riferimento al fatto che la mancata residenza entro un anno dall'acquisto va rispettata se non si vuole perdere il diritto alle agevolazioni previste, e in tal senso non conta se il mancato rispetto del suddetto termine di 12 mesi sia dovuto a un ritardo della consegna da parte del costruttore: il preliminare di compravendita, infatti, non è considerato causa di forza maggiore al fine del mantenimento dell'agevolazione. In altri termini, quindi, la mancata conservazione del beneficio fiscale non è dovuta a fattori sovrastanti la sfera soggettiva del soggetto, anzi: essa è difatti riconducibile alla scelta personale del contribuente di procedere alla stipula del contratto preliminare, cosa che di conseguenza implica che egli stesse accettando il rischio che, per effetto degli inadempimenti della controparte, eventi per nulla imprevedibili e inaspettati, il passaggio di proprietà si protraesse anche oltre l'anno dalla precedente vendita.