26/09/2016 - ENTRO IL 30 SETTEMBRE LA COMUNICAZIONE AL SOSTITUTO DI NON VERSARE IL SECONDO ACCONTO
Venerdì 30 settembre è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per comunicare al proprio Sostituto d’Imposta di non voler versare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel prospetto di liquidazione. In entrambi i casi, chi ha presentato il 730 può decidere di farsi trattenere sulla busta paga o sulla pensione di novembre un acconto inferiore o di non versare alcuna somma, semplicemente inviando una comunicazione al Sostituto d’Imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, per informarlo della propria determinazione. Con il modello 730, gli acconti per i redditi 2016, relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca, sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l’annualità precedente e, alla scadenza prevista vengono trattenuti direttamente dal sostituto d’imposta sullo stipendio o sul rateo della pensione. Nel prospetto di liquidazione, gli importi del secondo, o unico acconto, dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati, rispettivamente, nel rigo 95 e nel rigo 101 del prospetto 730-3 ovvero, per il coniuge, nei righi 115 e 121. La comunicazione al proprio Sostituto d’Imposta va fatta per iscritto, per dar modo a quest’ultimo di adeguare il cedolino stipendiale o il rateo della pensione alla richiesta del contribuente. Se si sbagliano i conteggi e gli acconti risultano di ammontare inferiore a quello effettivamente dovuto, scatta la sanzione per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza non versata. In ogni caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia della Entrate, sarà possibile rimediare e, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, pagare la sanzione in misura ridotta.