28/04/2016 - TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO: RIDOTTI GLI INTERESSI DI MORA
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento firmato il 27 aprile 2016, ha ridotto il tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei tributi iscritti a ruolo (esclusi interessi e sanzioni) dal 4,88% al 4,13% annuo. La disposizione, adottata sulla base della stima dei tassi bancari medi del 2015 effettuata dalla Banca d'Italia, ha effetto a decorrere dal 15 maggio 2016. La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 30 del dpr n. 602/73, il quale stabilisce che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, scattano a carico del debitore gli interessi di mora, a partire dalla data di notifica della cartella e fino a quella del pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale sulla base della media dei tassi bancari attivi. La competenza a adottare il provvedimento è stata devoluta all'Agenzia delle Entrate dall'art. 13 del d.lgs. n. 159/2015. Gli interessi moratori in questione maturano sulle somme iscritte a ruolo, eccettuate quelle dovute a titolo di interessi e sanzioni. Diversi sono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle somme dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale delle dichiarazioni, nonché a seguito di accertamento dell'ufficio, previsti dall'art. 20 del dpr n. 602/73: la misura di questi interessi, dovuti a partire dal giorno successivo alla scadenza stabilita per il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario, resta fissata al 4% annuo.