02/08/2022 - IMPRESE AL SUD, ISTRUZIONI SU DECONTRIBUZIONE
Per sostenere la ripresa economica del Paese è necessario favorire misure e interventi mirati che possano stimolare la crescita, cercando al contempo di incoraggiare in maniera particolare soggetti, zone e settori che scontano difficoltà croniche sicuramente aggravate dai due anni di pandemia. Indubbiamente i problemi hanno riguardato tutta la Pensiola, così come ogni altro Paese, ma è chiaro come determinate aree continuino a soffrire in maniera particolare ancora adesso e abbiano assoluto bisogno di poter contare su aiuti e risorse di vario genere per poter dare una svolta e provare a superare carenze che ne hanno penalizzato lo sviluppo da decenni. A tale proposito la situazione del Mezzogiorno italiano è ancora, purtroppo, particolarmente complessa e le criticità croniche che caratterizzano le regioni meridionali sembrano sempre di difficile risoluzione e richiedono soluzioni che possano finamente invertire la rotta. Nei giorni scorsi è arrivata una nuova comunicazione relativa all'argomento: si tratta della Circolare INPS n. 90 del 27 luglio scorso avente il seguente oggetto: "Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti". In sostanza, quindi, si tratta delle istruzioni di natura operativa per beneficiare della "Decontribuzione Sud" a favore dei titolari di impresa con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. Per tutti i dettagli invitiamo a contattare le sedei del Caf Italia presenti su tutto il territorio nazionale: ci limitiamo a ricordare che lo sgravo programmato per il periodo 2022-2025 è quantificabile nel 30% dei contirbuti previdenziali complessivi dovuti, escludendo i premi INAIL senza massimali contributivi: dalla misura in questione sono esclusi alcuni settori, ossia quello agricolo e quello domestico, così come il lavoro domestico.