04/10/2016 - ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA: PLUSVALENZA DA CESSIONE
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 37169 del 7 settembre 2016, ha precisato che se un immobile adibito ad abitazione principale, viene parzialmente locato a terzi, in caso di cessione dello stesso entro un quinquennio c'è plusvalenza da cessione. Di fatto, la plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile entro il quinquennio è imponibile per la parte data in locazione anche se una porzione dello stesso immobile è stata comunque adibita ad abitazione principale da un familiare. Nello specifico, un contribuente persona fisica aveva acquistato un immobile e ne aveva destinato una parte ad abitazione principale di un familiare , mentre la restante parte era stata affittata a terzi. Dopo tre anni, quindi prima dello scadere del quinquennio per l'esonero, il contribuente avevo ceduto l'immobile, senza dichiarare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi. La Corte d'appello la condannava al reato di dichiarazione infedele per omessa dichiarazione di una plusvalenza generata da un immobile. La contribuente proponeva ricorso, sottoponendo alla corte di legittimità l'assenza di una specifica normativa nell'articolo 67 del TUIR. La questione principale della controversia è la rilevanza ai fini della non imponibilità della plusvalenza da cessione di immobile abitativo di proprietà nel quinquennio, dell’utilizzo promiscuo dello stesso. L’articolo 67, come specificato dalla Corte di Cassazione non esclude che, ai fini impositivi, si possa e si debba distinguere tra parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e parte immobiliare ceduta a qualsiasi titolo ai terzi. In particolare l’uso promiscuo dell’immobile come sopra definito “implichi la necessità di distinguere ai fini impositivi la parte che rientra nella previsione agevolativa da quella che invece ne è fuori; che quindi importi una determinazione dell’imposta sulla scorta di un calcolo percentuale basato su tale rapporto peraltro facilmente ancorabile – per il profilo quantitativo – ai dati catastali”.