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30/08/2022 - PRIMA CASA, PER AGEVOLAZIONI NON BASTA POSSEDERE I REQUISITI

Nel sistema normativo italiano esistono numerosi specifici benefici relativi a una vasta gamma di servizi: i contribuenti, debitamente informati, possono richiedere l'accesso a tali facilitazioni e ottenere così quei vantaggi che la legge riconosce loro. Tra le agevolazioni più importanti rientrano sicuramente quelle relative alla prima casa, di cui hanno beneficiato e continuano a beneficiare migliaia di cittadini in possesso dei requisiti previsti: a tale proposito però è sempre bene tenere presente che il solo possesso dei requisiti previsti per legge non basta se non accompagnato dalla relativa richiesta nei tempi corretti. Si tratta di un particolare non di poco conto che, in realtà, risulta essere decisivo per la concreta possibilità di accedere al beneficio in questione. A tale proposito va segnalato quanto accaduto circa un mese fa: l'ordinanza n. 23292 della Corte di Cassazione ha infatti messo in evidenza come, per quel che concerne il diritto a usufruire delle cosiddette agevolazioni per la prima casa, è fondamentale che sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, ma che altresì il contribuente interessato al beneficio attesti l'esistenza dei suddetti requisiti nei tempi e nei modi indicati, pena il rischio concreto di perdere le agevolazioni previste. Se non chieste, infatti, in sede di acquisto, le sopra citate agevolazioni per la prima casa, non danno successivamente diritto al rimborso dell'imposta versata precedentemente in misura ordinaria: sull'argomento i giudici si sono espressi in maniera molto netta. Nello specifico, la disciplina dell'agevolazione prima casa è contenuta nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, così coe indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986: oltre alle condizioni oggettive e soggettive che devono essere presenti, viene esplicitamente chiarito come il contribuente deve dichiarare di non essere titolare di altre abitazioni situate nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato e di non essere titolare, sull’intero territorio nazionale, di altre abitazioni acquistate con le agevolazioni; inoltre, qualora non sia già residente nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, deve obbligarsi in atto a trasferire la propria residenza in detto Comune. Se al momento della registazione dell'atto di trasferimento il contribuente non provvede a richiedere l'agevolazione prima casa, l'imposta sarà versata in misura ordinaria: la normativa in tema di “prima casa”, come evidenziato con la risoluzione n. 240164 datata 30 maro 1984, non consente “…che l'agevolazione possa essere richiesta in via di rimborso. E', infatti, espressamente previsto in detto articolo che le disposizioni agevolative si applicano a condizione che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di possedere i requisiti richiesti dalla legge".