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06/09/2022 - EVASIONE, SOSPETTO E CONDANNA NON COINCIDONO

In un periodo storico in cui la lotta senza quartiere ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale va sempre più intensificandosi, bisogna sempre valutare attentamente ogni singolo caso poco chiaro e, soprattutto, nel farlo non occorre mai discostarsi da quelli che sono i precetti di carattere normativo, anche in virtù del fatto che si tratta di una materia da sempre particolarmente delicata. Uno degli indicatori finito sempre più spesso nel mirino dei controlli e delle relative valutazioni riguardo a situazioni sospette è il controllo dei conti correnti dei contribuenti, pratica che ha in molte occasioni sollevato polemiche e proteste ma che viene ritenuta efficace e utile allo scopo, visto che determinati movimenti effettuati in maniera apparentemente poco chiara e non in linea con la situazione reddituale e fiscale del soggetto interessato, possono far scattare qualche campanello d'allarme. Tuttavia di recente si è espressa su questo delicato tema la Corte di Cassazione che, attraverso la slzsentensa n. 32027 dello scorso 31 agosto ha sottolineato come il sospetto non può portare automaticamente alla condanna: in altri termini, il contribuente che non provvede a giustificare i movimenti in banca definito sospetti, non può per questo motivo essere condannato per evasione fiscale. In merito alle presunzioni tributarie, i supremi giudici hanno evidenziato come le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa.