05/10/2016 - ISTITUTI DEFLATIVI: TERMINI E MODALITA’ PER ESSERE RIAMMESSI ALLA RATEAZIONE
Con la Circolare n.41/E del 3 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate da la possibilità a coloro che, tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, sono decaduti dal piano di ammortamento delle somme dovute in base ad alcuni istituti deflativi di essere riammessi al beneficio della rateazione. Si tratta di quei contribuenti che, avendo optato per il pagamento a rate delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di adesione all’avviso di accertamento, al pvc o all’invito a comparire, sono poi decaduti dall’agevolazione nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, per non aver rispettato le scadenze programmate. La nuova chance è arrivata con l’articolo 13-bis, comma 3, del Dl 113/2016, secondo cui il debitore decaduto può ottenere “a semplice richiesta”, da presentare a pena di decadenza entro il 20 ottobre 2016 (sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione 160/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto), la concessione di un nuovo piano anche se, al momento dell’istanza, le rate scadute non siano state saldate. Possono accedere al nuovo piano di rateazione coloro che: hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure per acquiescenza all’accertamento; hanno optato per il pagamento in forma rateale; sono decaduti dal piano perché, dopo aver versato la prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze (ossia, non hanno versato una rata, diversa dalla prima, entro il termine di quella successiva). La seconda occasione non è prevista per coloro che sono decaduti dalla rateazione relativa agli altri istituti deflativi del contenzioso, come la conciliazione e gli accordi di mediazione. Una volta verificate l’“ammissibilità” dell’istanza, l’ufficio sospende gli eventuali carichi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione a seguito dell’avvenuta decadenza ed elabora un nuovo piano di rateazione, dandone comunicazione al contribuente (consegna diretta, raccomandata A/R ovvero via Pec, se il contribuente ha utilizzato tale strumento per presentare l’istanza o l’ha espressamente richiesto). Nella comunicazione è indicato l’importo della rata iniziale, che deve essere versato, nei successivi sessanta giorni, tramite modello F24, in cui bisogna riportare anche il codice dell’atto a cui si riferisce il piano rateale originario. Entro dieci giorni dal pagamento, il contribuente deve trasmettere all’ufficio competente copia della quietanza dell’avvenuto pagamento. A questo punto, l’ufficio, acquisita la data dell’effettivo pagamento della prima rata, predispone il piano definitivo, con indicazione della scadenza delle rate successive (per gli atti perfezionati o definiti entro il 22 ottobre 2015, in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale; per gli atti post 22 ottobre 2015, in base al termine previsto per versare la rata iniziale) e del loro esatto ammontare